Contratti di locazione e attestato di prestazione energetica

  Il DL n°63/2013 convertito nella legge 3 agosto 2013, n° 90,  ha introdotto l’obbligo di allegare ai contratti di locazione l’attestato di prestazione energetica APE (ex attestato di certificazione energetica ACE) , pena la nullità dell’ atto.

L’APE va prodotto a cura del locatore e dovrà essere rilasciato da esperti qualificati ed indipendenti. La validità di questo attestato è di 10 anni dalla data del rilascio, a meno che l’unità immobiliare subisca interventi tali da modificare la sua classe energetica.

Nel contratto di locazione dovrà essere inserita apposita clausola con la quale il conduttore da atto di aver ricevuto le informazioni e la documentazione attestante la prestazione energetica dell’immobile.

La Risoluzione 83/E 2013 dell’Agenzia delle Entrate ha chiarito alcuni dubbi sulla registrazione dei contratti di locazione dopo l’entrata in vigore della legge 3 agosto 2013, n° 90:

– L’APE, allegato al contratto di locazione, non è soggetto all’imposta di registro né all’imposta di bollo;

– La non allegazione della stessa non pregiudica la possibilità di registrare il contratto, tenendo conto che ad oggi è prevista la nullità in tale ipotesi;

– Per i contratti di locazione registrati telematicamente non è prevista la possibilità di trasmettere gli allegati. In questo specifico caso l’interessato potrà presentare l’APE successivamente in forma cartacea insieme alla ricevuta di avvenuta registrazione;