Guida alle agevolazioni fiscali per gli inquilini

Ci capita spesso che i clienti che conducono in locazione un immobile abitativo ci domandino se è possibile portare in detrazione una parte della spesa per i canoni di locazione. Con il presente articolo cercheremo di fare un riassunto delle agevolazioni fiscali spettanti al conduttore, persona fisica, di un immobile abitativo, in funzione del suo reddito complessivo e della tipologia del contratto di locazione, facendo riferimento agli articoli 15 e 16 del TUIR.

  1. Gli studenti universitari fuori sede possono portare in detrazione dall’imposta lorda il 19% del canone di locazione fino ad un massimo di 2633 euro annui, a condizione che l’università di iscrizione sia ubicata in un comune che dista dal comune di residenza almeno 100 km e si trovi comunque in una provincia diversa, e che l’immobile oggetto della locazione si trovi nello stesso comune dell’università o nei comuni limitrofi. Lo stesso trattamento è riservato agli studenti iscritti presso un’università estera ubicata in uno Stato della Comunità Europea.
  1. Ai lavoratori dipendenti trasferiti per lavoro, conduttori di un immobile adibito ad abitazione principale dove hanno trasferito la propria residenza, ubicato a non meno di 100 km dal precedente comune di residenza e comunque in una regione diversa, spetta, per i primi tre anni, una detrazione complessivamente pari ad euro 991,60 se il reddito complessivo non supera € 15493,71, e ad euro 495,80 se il reddito complessivo rientra nella fascia  € 15493,71  – € 30987,41.
  1. Ai conduttori degli immobili adibiti ad abitazione principale, con contratti di locazione stipulati ai sensi del comma 1 dell’articolo 2 della legge 431 del 1998, spetta una detrazione complessivamente pari ad euro 300, se il reddito complessivo non supera € 15493,71, e ad euro 150 se il reddito complessivo rientra nella fascia  € 15493,71 –  € 30987,41.
  1. Ai conduttori degli immobili adibiti ad abitazione principale, con contratti di locazione a canone concordato ai sensi del comma 3 dell’articolo 2 e del comma 1 dell’articolo 4 della legge 431 del 1998, spetta una detrazione complessivamente pari ad euro 495,80, se il reddito complessivo non supera € 15493,71, e ad euro 247,90 se il reddito complessivo rientra nella fascia € 15493,71  –  € 30987,41.

Nota:  Le detrazioni sopradescritte non sono tra loro cumulabili e il contribuente ha diritto di optare per quella a lui più favorevole.